Sportello Sovraindebitamento

Sportello Informativo ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012

Cos’è

Definizione di sovraindebitamento: è “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il sovraindebitamento è un fenomeno purtroppo molto in crescita non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, caratterizzato da una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile con sopravvenuta impossibilità ad adempiervi, sia per la persona privata che per l’impresa non soggetta alla legge fallimentare.

La perdita del lavoro, una malattia prolungata, una riduzione dello stipendio e di conseguenza del reddito disponibile, possono essere le cause che possono portare a situazioni economiche e psicologiche catastrofiche per la famiglia, una tra queste è proprio il sovraindebitamento. L’istituto del sovraindebitamento è stato introdotto dalla Legge n. 3 del 27.01.2012.
Si tratta di una procedura che consente di risolvere lo stato di crisi del debitore, cercando di tutelare, al tempo stesso, anche gli interessi del creditore.

Chi può accedere

La procedura è riservata ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:

  • Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati
  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli
  • Start up innovative
  • Enti no profit

Procedure di sovraindebitamento

La norma prevede tre distinte procedure molto diverse tra loro. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

  • Il Piano del consumatore è, come dice il nome stesso, riservato al consumatore meritevole, che può ottenere maggiori vantaggi rispetto alle altre categorie. Per meritevole si intende – semplificando – colui che è diventato sovraindebitato a seguito di un problema improvviso, come ad esempio il licenziamento, una malattia, il divorzio, una calamità.
  • L’accordo con il debitore è aperto a tutte le categorie di debitori, e di fatto è un “piccolo concordato”. Viene fatta un’offerta di pagamento parziale ai creditori i quali se la accettano per almeno il 60% si “accontenteranno” della proposta di stralcio del debito proposta.

La liquidazione del patrimonio è invece riservata a coloro che non possono fare una proposta ai creditori ma vogliono comunque liberarsi di debiti che non possono pagare. Anche in questo caso semplificando, verranno venduti tutti i beni di valore del sovraindebitato e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo quattro anni, il debitore potrà chiedere che il debito non pagato venga cancellato – esdebitazione – e ritornare ad una vita normale e serena.

Come funziona

A seconda della procedura scelta si potranno verificare diverse possibilità:

  1. Piano Del Consumatore: in questo caso sarà il giudice a decidere se il debitore è meritevole e se la proposta va accettata o rifiutata.
  2. Accordo del Debitore: la proposta viene sottoposta al voto dei debitori chirografi (quelli che non riprenderanno tutti i loro soldi, per intenderci) che la dovranno votare. Sarà considerata positiva se almeno il 60% del debito accetterà la proposta anche attraverso il silenzio assenso.
  3. Liquidazione del patrimonio: prevedendo la completa vendita dei beni del debitore, viene verificato dal Giudice se esistono i presupposti per accedere. Dopo quattro anni andrà richiesta l’esdebitazione con un procedimento ad hoc.

Se la procedura viene ammessa ed approvata il debitore dovrà eseguire quanto previsto dall’omologa del giudice e se ciò avverrà nei modi e nei tempi previsti, sarà libero del debito non pagato.

Come presentare la domanda

Il debitore può cercare di risolvere la situazione debitoria rivolgendosi ad un organismo di composizione della crisi o fare domanda al Tribunale competente in materia, per richiedere la nomina di un professionista abilitato che lo aiuti a trovare un accordo con i creditori, al fine di evitare l’espropriazione dei beni.

Funzioni e i compiti dell’OCC

Gli OCC hanno il compito di svolgere una serie di funzioni quali:

  • Assistere il debitore durante l’elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori;
  • Verificare che i dati dell’accordo e la documentazione siano corretti e veritieri;
  • Fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori;

Assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal Giudice

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