Pensioni, Ok a Quota 102. Ecco tutte le novità della Legge di Bilancio 2022

Proroga dell’ape sociale, di opzione donna e del contratto di espansione, quota 102 per il solo 2022 e una pensione a 62 anni solo per le piccole e medie imprese. Sono le principali novità contenute nella bozza di legge bilancio 2022, approvata ieri dal consiglio dei ministri. Alle misure si abbina l’estensione dei nuovi criteri di calcolo dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 anche alle forze di polizia ad ordinamento civile con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 ed il parziale trasferimento dell’Inpigi (l’ente di previdenza dei giornalisti) all’Inps.

Arriva Quota 102E’ confermata la fine di quota 100 al 31 dicembre 2021. Al suo posto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi.Alla prestazione si continuano ad applicare tutti gli istituti già noti per Quota 100. In particolare il divieto di cumulo redditi da lavoro/pensione; la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle  Casse professionali); il regime delle finestre mobili (3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il pubblico impiego); i termini di pagamento della buonuscita (che restano dilazionati) nonché la facoltà di ottenere l’anticipo del TFS/TFR.

Si prevede, inoltre, che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi (cd. cristallizzazione). 

Ape Social

Si rinnova anche nel 2022 l’Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell’anno 2022), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato. Con alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, è abrogato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll, etc.).Vengono, inoltre,  ampliate le categorie professionali che possono accedere all’Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Si aggiungono magazzinieri, estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento.

Opzione donna

Beffa invece per opzione donna. E’ vero che viene rinnovata anche nel 2022 ma aumentano di due anni i requisiti anagrafici (da 58 a 60 le dipendenti; da 59 a 61 le autonome). Nello specifico potranno lasciare le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, se entro il 31 dicembre 2021 hanno compiuto 60 anni d’età (61 se autonome) e almeno 35 anni di contributi. Quindi la novella si rivolge solo a coloro che raggiungono i 35 anni di contributi nel 2021. Confermato il regime di differimento nella percezione del primo rateo pensionistico (la cd. finestra): 12 mesi per le dipendenti; 18 mesi le autonome. Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Fondo imprese in crisi

E’ istituito un fondo ad hoc (con 200 mln di euro per ogni anno dal 2022 al 2024) al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori con 62 anni d’età dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La disciplina sarà scritta in un futuro decreto interministeriale.

Inpgi all’Inps

Nella legge di bilancio c’è anche il passaggio parziale degli iscritti dall’Inpgi all’Inps dal primo luglio 2022. L’Istituto però non sarà commissariato, tutte le prestazioni maturate al 30 giugno secondo le regole Inpgi, anche quelle di chi non è ancora andato in pensione, sono salvaguardate, l’Inpgi continuerà a esistere per assicurare la previdenza dei giornalisti che svolgono lavoro autonomo.

Contratto di Espansione

Si rinnova anche nel 2022 e nel 2023 il contratto di espansione. Potranno farne ricorso le aziende con un organico non inferiore a 50 unità (rispetto alle 100 attuali).

Art. 54

Si prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% in riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995 anche al personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile (es. Polizia di Stato) oggi escluso dagli effetti della sentenza n°1/2020 della corte dei conti a sezioni riunite. Viene anche istituito un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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