L’assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.
Lo prevede un emendamento al disegno di legge conversione del decreto fisco lavoro (dl n. 146/2021) approvato durante l’esame in Senato con l’obiettivo di superare l’orientamento seguito da alcune sentenze della Corte di cassazione fatto proprio recentemente dall’INPS.
Tra le altre novità una (nuova) sanatoria per l’invio dei dati all’INPS per il pagamento diretto della Cassa COVID.
Invalidità
L’emendamento approvato reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) in merito ai requisiti per l’attribuzione dell’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili parziali dall’articolo 13 della legge n. 188/1971 (287 euro al mese). L’intervento chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. Cioè 4.931,29€ annui (2021).
La modifica supera così l’indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di cassazione e recepito recentemente dall’INPS con il messaggio INPS n°3495/2021. Secondo tale orientamento ai fini del riconoscimento del trattamento in parola occorre la totale inattività lavorativa.
Federazioni Sportive
Sul fronte del welfare il provvedimento imbarca anche un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021 in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato.
I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022. In ogni caso, non si dà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.
Cassa COVID
E’ introdotta, inoltre, una sanatoria dei termini di decadenza relativi all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti o assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 all’INPS. Come noto, infatti, il datore è tenuto ad inviare i dati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La disposizione approvata reca una sanatoria dei termini scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021 con differimento al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate e non accolte in ragione del mancato rispetto dei termini vigenti sono considerate validamente presentate.
Enti Previdenziali
Si prevede, infine, che gli enti previdenziali privatizzati (cioè le casse professionali) possano adottare, previo parere positivo da parte dei Ministeri vigilanti, interventi assistenziali ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, dichiarati dai Ministri competenti. Gli interventi devono essere neutri dal punto vista finanziario dell’ente e, pertanto, vanno compensati mediante la riduzione di altre voci di spesa, relative anch’esse ad interventi assistenziali.
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