Assegno unico: come si presenta la domanda all’INPS

Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’Inps ha reso disponibile sul proprio sito internet la procedura online per l’inoltro delle richieste. Tuttavia non c’è fretta per la presentazione della domanda perché si potrà presentare entro giugno ottenendo gli arretrati fin da marzo. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 4748/2021 in attuazione del decreto legislativo del 21 dicembre 2021 n. 230.

Requisiti per l’assegno

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra indicati.

Possono presentare domanda dell’assegno unico, uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio. Inoltre, la domanda può essere presentata anche i figli per sé stessi, da un tutore o da un affidatario nell’interesse esclusivo del minore.

Importo e decorrenza

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo; per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione (es. domanda ad agosto, decorrenza da settembre).
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore calcolato con l’Isee minorenni, mentre per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee ordinario.

Se manca l’ISEE

Essendo una misura universale spetta anche in assenza di ISEE al momento della domanda. In tale ipotesi l’INPS spiega che la prestazione viene calcolata nella misura minima (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni) e che il richiedente può presentare l’ISEE anche in un momento successivo alla domanda. In tale ipotesi:

  • Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno l’assegno viene aggiornato nella nuova misura risultante dal valore ISEE e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • Se l’ISEE viene presentato dal 1° luglio l’assegno viene aggiornato sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE (ma non spetteranno gli arretrati);

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Inoltre, è prevista la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite dal settimo mese di gravidanza, fermo restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Erogazione dell’assegno

Il pagamento dell’assegno unico può avvenire in modalità intera o ripartita al 50% tra i coniugi. In effetti, il richiedente ha la possibilità di scegliere tre opzioni all’atto della compilazione della domanda:

  • “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.
  • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

La prima opzione riguarda i genitori coniugati con il pagamento erogato al 100% a uno solo di essi. Oppure, i genitori separati o divorziati, che siano d’accordo tra loro per la misura al 100% al richiedente.

Il documento spiega che questa opzione va di regola selezionata nel caso di affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori (che coincide con il richiedente). In caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito (le altre due opzioni). Però nel caso di affidamento condiviso del figlio minore collocato presso il richiedente, è possibile anche optare per il pagamento dell’assegno al 100% al genitore collocatario.

In ogni caso il secondo genitore ha sempre la facoltà di modificare la scelta effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda tramite le proprie credenziali.

Figli maggiorenni

La normativa prevede che i figli maggiorenni possono presentare domanda diretta in sostituzione dei genitori, in base alla quota spettante, eventualmente maggiorata se si tratta di disabili. In questo caso la domanda presentata dal figlio maggiorenne, si sostituisce esclusivamente alla scheda figlio inserita nell’eventuale domanda presentata dal genitore richiedente.

Modalità di pagamento

L’INPS eroga l’assegno unico e universale attraverso le coordinate bancarie (IBAN) comunicate in sede di domanda dal richiedente. L’assegno può essere corrisposto attraverso i seguenti strumenti: conto corrente bancario o postale, carte di credito o debito con IBAN, libretto di risparmio con IBAN. Inoltre, è previsto l’accredito diretto sulla carta del RdC per i nuclei che ne beneficiano. Infine, è’ possibile anche la consegna in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.
L’Istituto specifica che l’accredito della prestazione deve essere effettuato con strumenti con IBAN, intestati o cointestati al beneficiario della prestazione. Salvo nel caso in cui la prestazione sia richiesta dal tutore di genitore incapace, lo strumento di riscossione può essere intestato o cointestato al tutore.


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