Congedo parentale COVID-19, Domande sino al 31 marzo 2022

Il congedo parentale SARS CoV-2 potrà essere fruito sino al 31 marzo 2022 (anziché sino al 31 dicembre 2021). Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 74/2022 pubblicato ieri a seguito della novella contenuta nell’articolo 17 del dl n. 221/2021 (cd. decreto covid). Restano invariati i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei genitori.

In particolare il congedo spetta:

a) ai lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa oppure per i figli disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro assistenziale;

b) ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS (es. commercianti e artigiani) e in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa oppure per i figli disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro assistenziale;

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito e c’è il riconoscimento dei contributi figurativi. L’Inps aveva diffuso apposite istruzioni con la circolare n°189/2021.
Per effetto della modifica contenuta nel dl n. 221/2021 il congedo parentale SARS CoV-2 copre periodi temporali decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sino al 31 marzo 2022.

L’Inps aveva già fornito i primi chiarimenti in merito alla presentazione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato con il messaggio Inps 4564/2021 Sia per la fruizione del congedo che per convertire eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale «ordinari» (cioè non COVID-19) fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre. Le domande vanno presentate solo in via telematica tramite il sito Inps o i patronati. Ebbene ora spiega che la medesima procedura va utilizzata anche con riferimento ai periodi temporali oggetto della proroga, cioè intercorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

E’ confermata, peraltro, la possibilità di inoltrare la domanda anche senza il possesso della documentazione che attesta il diritto al congedo (es. provvedimento della Asl). In tal caso il genitore dovrà inoltrare la documentazione entro i successivi 30 giorni a pena di reiezione della domanda. Il congedo, inoltre, si può fruire sia in modalità giornaliera che in modalità oraria.

Per i lavoratori autonomi, invece, le domande sono ancora in stand-by, in attesa del rilascio dell’applicativo.

L’Inps non lo spiega ma si rammenta che se il figlio minore ha un’età compresa tra 14 e 16 anni in luogo del congedo indennizzato uno dei genitori, alternativamente all’altro, avrà diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche questa disposizione è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.


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