Pensioni, per gli usuranti resta l’uscita a 61 anni e 7 mesi.

Anche nel 2022 i lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente faticose e pesanti, possono guadagnare l’uscita con il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi (es. con 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi). I requisiti pensionistici sono aumentati di un anno nel caso dei lavoratori notturni che hanno svolto attività notturna per un numero di notti comprese tra 72 e 77 l’anno; e di due anni se il numero di notti lavorate risulta compreso tra 64 e 71. Si rammenta che i 35/36 anni di versamenti devono essere maturati interamente nella gestione che liquida la pensione (è esclusa la possibilità di utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi).

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, per i predetti lavoratori, non è tuttavia automatico, ma subordinato a certe condizioni. Infatti, è possibile qualora abbiano svolta una o più delle attività lavorative per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa oppure, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

In particolare per centrare la decorrenza nel 2022 era necessario presentare apposita istanza all’INPS per la verifica delle condizioni entro il 1° maggio 2021. Chi non ha rispettato questa scadenza subisce, in caso di accoglimento dell’istanza, un differimento di tre mesi rispetto alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

Le attività

Il perimetro delle attività qualificabili come usuranti o notturne resta quello tassativamente definito dal Dlgs 67/2011 e cioè: 

  • addetti a  di cui all’articolo 2 del decreto del ministero del lavoro 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.);
  • lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»(alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 allo stesso Dlgs 67/2011);
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza non inferiore a nove posti;
  • lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno.

Anche quest’anno, inoltre, resta in vigore il beneficio secondo il quale per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016) che prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Gli altri canali (se più favorevoli rispetto alle quote)

In alternativa al sopra esposto meccanismo delle quote è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi oppure con 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi (beneficiando della dispensa dall’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 1 comma 147-153 della legge 205/2017; i 30 anni di contributi devono essere però interamente maturati nella gestione che liquida la pensione).

Naturalmente resta possibile utilizzare la quota 100 o quota 102 e la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall’età anagrafica oppure la pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica se risultano svolti almeno 12 mesi di lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del 19° anno di età Nelle predette ipotesi casi è prevista una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (sei mesi per i dipendenti pubblici che escono con 62 anni e 38 anni di contributi).


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