L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti relativamente alla presentazione di una nuova Comunicazione di opzione per la cessione del credito e sconto in fattura per l’edilizia, all’interno proprio sito Internet.

In particolare, è stato precisato che:

  • nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC appositamente predisposta è opportuno inserire la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. n. …” ovvero “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. n. …”, riportando il numero di protocollo della Comunicazione (17 caratteri numerici) e il relativo progressivo (6 caratteri numerici);
  • per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, la nuova Comunicazione corretta va inviata dopo aver >ricevuto notizia da parte della stessa Agenzia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le possibili modalità di correzione o integrazione dei dati comunicati e di annullamento delle scelte operate a disposizione dei contribuenti, per quanto riguarda opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi di cui all’art. 121, DL n. 34/2020, per la quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare l’apposita Comunicazione.

In particolare si rammenta che:

  • decorso il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, la Comunicazione trasmessa all’Agenzia non può essere sostituita “automaticamente” con l’invio di una nuova Comunicazione.

Al ricorrere di tale situazione è possibile annullare gli effetti della Comunicazione errata con il rifiuto all’accettazione del credito da parte del cessionario e:

  • se si tratta di prima cessione da parte del beneficiario della detrazione, lo stesso può procedere con una nuova Comunicazione, a favore dello stesso o altro cessionario;
  • se si tratta di cessione del credito successiva alla prima, è possibile comunicare, direttamente dalla “Piattaforma cessione crediti”, una nuova cessione;
  • in presenza di errori formali, ossia riguardanti elementi che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto:
    • l’opzione si considera valida ai fini fiscali ed il relativo credito può essere ceduto o utilizzato;
    • il contribuente è tenuto a segnalare l’errore commesso e indicare i dati corretti ai fini dell’attività di controllo, inviando una nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa e copia del documento d’identità tramite PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
  • in presenza di errori sostanziali, ossia con dati errati o omessi che incidono sulla determinazione della detrazione spettante e quindi del credito ceduto, l’annullamento dell’accettazione del credito va effettuato inviando via PEC lo specifico modello “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti”, sottoscritto (digitalmente o con firma autografa e copia del documento d’identità) sia dal cessionario che dal cedente, all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

A seguito del ricevimento di detta istanza:

  • l’Agenzia provvede ad aggiornare la Piattaforma dandone comunicazione alle parti interessate;
  • il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione.

Con la recente FAQ 27.12.2022, pubblicata sul proprio sito Internet, la stessa Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito a:

  • le informazioni da indicare nella PEC per l’annullamento o correzione di una Comunicazione già inviata;
  • la tempistica che deve essere rispettata per la presentazione della nuova o corretta Comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, dopo la richiesta di annullamento di quella precedentemente presentata.

Precisazione dell’invio PEC

Per quanto riguarda la presentazione tramite PEC dell’istanza di annullamento o correzione, l’Agenzia precisa che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC sopra riportata è opportuno inserire il seguente testo:
    “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. n. …” riportando il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso;
  • in caso di invio alla suddetta casella PEC di una segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo:
    “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. n. …” da completare indicando il numero di protocollo della Comunicazione (17 caratteri numerici) e il relativo progressivo (6 caratteri numerici).

L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione.

In merito alla tempistica relativa alla presentazione della nuova o corretta Comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura nel caso in cui sia stato inviato l’apposito modello di annullamento di una Comunicazione precedentemente presentata con le modalità sopra riepilogate, Il modo per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata da parte della stessa Agenzia, fermo restando che la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata:

  • entro i termini ordinariamente previsti (16.3 dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese dalle quali scaturisce la detrazione o anno di presentazione della dichiarazione in cui sarebbe stata indicata la prima rata ceduta);
  • anche oltre il termine ordinariamente, avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”, al ricorrere delle condizioni richieste (comportamento del contribuente coerente con l’esercizio dell’opzione e invio della Comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile – Informativa SEAC 13.10.2022, n. 319).

Diversamente, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’art. 122-bis, DL n. 34/2020.

L’inoltro di Comunicazioni inviate in sostituzione di precedenti subito dopo la richiesta di annullamento con la predetta PEC all’inizio veniva scartato (la nuova Comunicazione è stata trasmessa prima che l’annullamento della Comunicazione originaria da correggere o annullare sia stato “recepito” e comunicato dall’Agenzia).

Al ricorrere di tale casistica, con l’Informativa 3.1.2023, n. 1, il CNDCEC ha specificato che è possibile presentare un’istanza di riesame della Comunicazione scartata (perché inviata prima dell’avvenuto annullamento della precedente) per ottenere il relativo ripristino, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti. A tal fine nella richiesta va indicato il protocollo sia dell’invio della richiesta di annullamento via PEC che della comunicazione scartata.

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