Fondo di garanzia per le PMI: modifiche e integrazioni

Le modifiche e le integrazioni alle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI si applicano a partire dal 25 luglio 2023 (MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 24 luglio 2023, n. 14)

Il Mise con Decreto del 30 giugno 2023 ha approvato alcune modifiche ed integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI.

Le predette modifiche ed integrazioni si applicano dal 25 luglio 2023; tra quelle di maggior rilevanza figurane le seguenti:

  • modifiche apportate dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di esenzione per il settore Agricoltura, Regolamento UE n. 2472/2022, e per i settori Pesca e Acquacoltura, Regolamento UE n. 2473/2022. In particolare, alla Parte XIII delle nuove Disposizione operative:
  • Paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi limiti dell’ESL in percentuale (pari al 60 percento) e in assoluto per impresa e progetto di investimento (pari a 600 mila euro);
  • Paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Pesca e Acquacoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi massimali relativi all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25 milioni di euro);
  • modifica della definizione “Portale Fdg” al fine di chiarire che il Portale FdG rappresenta l’unico strumento per la gestione delle operazioni finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del Fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali, in tutte le fasi procedimentali, dal processo di ammissione alla garanzia, agli adempimenti successivi all’ammissione, alle procedure volte all’espletamento delle verifiche documentali e delle richieste di escussione della garanzia; 
  • integrazioni e modifiche delle Disposizioni Operative finalizzate a una maggiore completezza e a una maggiore chiarezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto del principio di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999. 

Tra cui:

  • inserita nuova definizione “Domanda di agevolazione” con conseguente eliminazione del termine “Allegato 4”;
  • inserimento di espressa previsione di inammissibilità delle imprese che, a seguita di un provvedimento di revoca dell’agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbia provveduto a rimborsare al Fondo l’importo relativo a tale agevolazione; o inserito il riferimento alle nuove procedure fallimentari/crisi d’impresa tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del soggetto beneficiario finale; o riformulazione del paragrafo relativo alle Richieste di conferma della garanzia al fine di chiarire gli eventi che generano l’obbligo di richiedere la conferma della garanzia, specificare i casi in cui è possibile richiedere la variazione in aumento della durata e dell’importo della garanzia, definire i casi di improcedibilità delle richieste di conferma della garanzia;
  • esplicitato l’iter del procedimento del controllo documentale nei confronti dei soggetti richiedenti (Parte V) e nei confronti dei soggetti beneficiari finali (Parte VI) definendo gli oneri di adempimento e la documentazione che il soggetto sottoposto al controllo deve inviare al Gestore.

Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative termina la disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali comunicata con precedente circolare (n. 06/2023).

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