Novità sulla disciplina del sovraindebitamento

3 Mar    Articoli

Nuove opportunità per cittadini, imprese e professionisti

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.

Come traspare dalla stessa rubrica dell’art. 4-ter: “Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 22 gennaio 2012, n. 3”, in questo momento eccezionale di emergenza pandemica e di conseguente crisi economica il Legislatore ha ritenuto necessario anticipare l’entrata in vigore, già programmata per il 1° settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa, confermando così la propria convinzione che il ricorso a tali procedure rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.

Che la situazione sia drammatica per gran parte del mondo delle imprese è noto: nel settore del commercio non alimentare e dei servizi nel corso del 2020 sono sparite dal mercato oltre 240.000 imprese. Ed altrettanto gravi ripercussioni hanno subito i lavoratori autonomi (soggetti titolari di partita Iva operanti senza alcun tipo di organizzazione societaria), per i quali si stima la chiusura dell’attività per circa 200.000 professionisti, ordinistici e non.

Se vogliamo pensare ad una ripartenza è necessario offrire a tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche la possibilità di ottenere l’esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.

Proprio a questo mira la riforma delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito.

Le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di sovraindebitamento sono rilevanti e per certi versi sorprendenti (si pensi ad esempio all’esdebitazione che può ottenere anche il debitore incapiente).

Vediamo le principali novità.

Falcidiabilità del debito IVA

È stata corretta l’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili che possono ricorrere al concordato preventivo, ove la falcidiabilità dell’IVA è prevista dall’art. 182-ter L.F., e i soggetti non fallibili che invece, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012 anteriforma, potevano ottenere solo la dilazione del pagamento dell’IVA ma non la sua decurtazione come era invece previsto per gli altri tributi.

Per tali motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 22 ottobre 2019, aveva dichiarato l’incostituzionalità di tale norma per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., dato che di fronte a situazioni omogenee venivano discriminati i soggetti che ricorrevano alle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelli che potevano accedere al concordato preventivo.

La riforma ha quindi soppresso il terzo capoverso dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, eliminando così, oltre a detta ingiustificata disparità di trattamento, anche quello che sino ad ora rappresentava il principale ostacolo alla sostenibilità del piano proposto dal debitore. 

I debiti dei soci illimitatamente responsabili di società di persone

Il comma 2-ter dell’art. 7 prevede che “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Anche in questo caso è stata anticipata la previsione già sancita dall’art. 65 del Codice della crisi d’impresa.

La medesima disposizione è prevista anche per la procedura di liquidazione del patrimonio: all’art. 14-ter è stato aggiunto il comma 7-bis il quale prevede che “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Le “Procedure familiari”

Il nuovo art. 7-bis prevede che i componenti del medesimo nucleo familiare (il coniuge e i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016) possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o comunque quando il sovraindebitamento ha avuto un’origine comune.

La previsione è molto importante perché permette di affrontare in un unico contesto l’indebitamento complessivo della famiglia, dato che spesso i debiti contratti da un familiare finiscono per sovrapporsi o intersecarsi con quelli degli altri (si pensi al frequente caso in cui un membro della famiglia abbia garantito obbligazioni assunte dall’altro).

Questa nuova possibilità, peraltro già ammessa dalla giurisprudenza, è di grande attualità dato che il COVID-19 ha agito da moltiplicatore rispetto all’indebitamento e all’impoverimento dei nuclei familiari.

Il debitore incapiente

La riforma consente che anche la persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori possa per una volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.

L’art. 14-quaterdecies prevede infatti che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Trattandosi di debitore incapiente, assume particolare rilevanza il requisito della meritevolezza. A tale proposito, affinché il giudice possa decidere in merito alla sussistenza di tale requisito, alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che specifichi:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il giudice, esaminata la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancata di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione indicando le modalità e il termine entro i quali il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto i creditori possono proporre opposizione, sulla quale decide il giudice con libertà di forme previa instaurazione del contraddittorio con i creditori medesimi. La decisione è soggetta a reclamo da presentare in Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio

La riforma prevede che la cessione preventiva del quinto dello stipendio, o il suo pignoramento, non è opponibile alla procedura.

Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che la proposta di piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.

Si tratta di una novità molto importante in quanto consente di liberare risorse a vantaggio di tutti i creditori, soprattutto nei casi in cui le utilità messe a disposizione dal debitore comprendano anche la retribuzione da lavoro.

Il mutuo ipotecario

È consentito al debitore di sottrarre alle regole del concorso il debito contratto per il rimborso del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa.

Il comma 1-ter prevede infatti che la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Analoga norma è prevista dal comma 1-quater quando l’accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e preveda la continuazione aziendale. In tal caso è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

In tal caso l’OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.


La riscrittura del sovraindebitamento rappresenta certamente una novità molto positiva, che potrà offrire un’ancora di salvezza a tutti coloro, sia cittadini che imprenditori, che sono stati duramente colpiti anche sotto il profilo economico dalla pandemia.

Per maggiori informazioni

Hey, ciao 👋
Piacere di conoscerti.

Iscriviti per ricevere contenuti fantastici nella tua casella di posta, ogni mese.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.

DaArest

Associazione per la Ricerca e lo Sviluppo del Territorio